Art. 2.
(Norme di adeguamento).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, ad apportare al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1o agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, le modifiche necessarie ai fini del suo adeguamento alle disposizioni della presente legge.